Articolo 1 – Oggetto e Formazione del Contratto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano la vendita delle merci distribuite dalla ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio “Venditrice”
1.2 Qualunque ordine di acquisto che la Venditrice riceverà dall’Acquirente sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dalle condizioni particolari eventualmente concordate. Resta comunque inteso che gli ordini di acquisto ricevuti non vincoleranno la Venditrice sino a che non siano stati espressamente accettati per iscritto dai suoi legali rappresentanti, ovvero fino a che non sia stata data esecuzione, anche parziale, agli ordini stessi. Pertanto, laddove l’acquirente ordina o accetta i prodotti della Venditrice, ovvero da’ istruzioni per la consegna, il contratto sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
1.3 Le intese con ausiliari o funzionari della Venditrice non la impegnano. La Venditrice è vincolata soltanto da scritture sottoscritte dai suoi legali rappresentanti. Qualunque modifica delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o qualunque condizione particolare aggiuntiva e/o qualunque garanzia espressa sarà valida se espressamente approvata per iscritto dai legali rappresentanti della Venditrice. Eventuali annotazioni, appunti, precisazioni o richieste apposti sull’ordine in deroga alle Condizioni Generali di Vendita non vincoleranno la “Venditrice” salvo espressa accettazione della stessa comunicata in forma scritta. L’iniziata esecuzione dell’ordine non comporta implicita accettazione.
Articolo 2 – Disposizioni Generali
2.1 I Beni oggetto delle presenti Condizioni Generali di Vendita vengono acquistati per essere impiegati nell’industria esercitata dall’acquirente.
2.2 Qualunque descrizione dei Prodotti, qualunque indicazione relativa alle caratteristiche tecniche, proprietà, forma, colore e odore delle stesse, nonché qualunque diagramma informativo relativo alle prestazioni da esse ottenibili che siano contenuti in cataloghi, listini, brochure informative e altro materiale eventualmente distribuito o comunque reso disponibile dalla Venditrice, ovvero risultanti, o implicitamente deducibili da affermazioni fatte da dipendenti e/o ausiliari della Venditrice e/o da informazioni dagli stessi fornite, debbono considerarsi come puramente approssimativi e indicativi, e non già impegnativi per la Venditrice, a meno che non abbiano formato oggetto di espressa garanzia, che dovrà comunque essere fornita per iscritto dai legali rappresentanti della stessa. Le uniche caratteristiche del prodotto sono quelle di cui alla “scheda tecnica”.
2.3 Nessun contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita potrà essere considerato una vendita a prova o su campione, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto.
2.4 L’Acquirente dovrà provvedere a proprie spese ad ottemperare a tutte le leggi ed adempiere a tutti gli obblighi per ottenere e mantenere tutte le licenze di importazione, procedure doganali, verifica dei cambi ed altre autorizzazioni e permessi che possano rendersi necessari nell’acquisto dei Beni.
Articolo 3 – Prezzi
3.1 I prezzi ed i termini di consegna saranno fissati nella conferma d’ordine della Venditrice o, in mancanza, nell’offerta, che resterà valida per il periodo indicato nell’offerta stessa. Fatta salva ogni ulteriore e diversa pattuizione fra le parti, i prezzi debbono intendersi inclusivi di imballo e di spese di trasporto e di consegna, esclusa IVA, costi doganali e altre tasse o spese. Fatta salva ogni ulteriore e diversa pattuizione scritta fra le parti, l’Acquirente non potrà operare alcuna deduzione o compensazione e pagherà entro 20 giorni dalla fine del mese della data della fattura. Eventuali diversi termini di pagamento concordati tra le parti dovranno essere esposti in fattura, diversamente non saranno ritenuti validi.
3.2 Qualora, dopo la conclusione del contratto di vendita, l’Acquirente dovesse richiedere la consegna dei Beni entro una data anteriore a quella concordata, la Venditrice avrà la facoltà diaccettare tale richiesta applicandone una maggiorazione di prezzo. L’accettazione da parte della Venditrice della consegna in una data anteriore verrà comunicata all’Acquirente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta di consegna anticipata. Qualora nessuna accettazione da parte della Venditrice venisse comunicata entro il predetto termine, la richiesta di consegna anticipata si intenderà respinta e la consegna dei Prodotti avverrà entro la data originariamente concordata. L’Acquirente avrà facoltà di non accettare la maggiorazione di prezzo, e in tal caso la consegna avverrà entro le date originariamente pattuite.
Articolo 4 – Termini e Modalità di Consegna e Trasferimento del Rischio
4.1 La consegna si intende effettuata alla data in cui le merci stesse vengono consegnate allo spedizioniere o vettore scelto dalla Venditrice a sua esclusiva discrezione, ovvero, in caso di trasporto effettuato direttamente dalla Venditrice, alla data in cui i Beni vengono consegnati negli stabilimenti dell’Acquirente o nel diverso luogo concordato fra le parti, ovvero ancora nel caso in cui il trasporto sia effettuato direttamente dall’acquirente, alla data dell’avviso di merce pronta, che sarà comunicata a mezzo fax o e-mail.
4.2 Dalla data di consegna dei Beni allo spedizioniere o al vettore, ovvero (nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla Venditrice) dalla data in cui le merci sono pronte per iniziare il trasporto, ovvero ancora (nel caso di trasporto effettuato direttamente dall’acquirente) dalla data dell’avviso di merce pronta, sono a carico dell’Acquirente tutti rischi di perimento, deterioramento, avaria, alterazione, manomissione, smarrimento, sottrazione e/o qualsiasi altro evento anche dovuti a caso fortuito e/o di forza maggiore. Eventuali reclami ed interventi della Venditrice nei confronti dei vettori o degli spedizionieri si intendono fatti anche occorrendo per conto dell’Acquirente. La Venditrice si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite e/o parziali. I tempi di consegna saranno da considerarsi indicativi e non essenziali per il contratto. La Venditrice si adoprerà per rispettare detti tempi ma non sarà ritenuta responsabile per perdite o danni risultanti dall’eventuale inosservanza dei tempi di consegna indicati, salvo che le Parti non convengano specificatamente per iscritto il contrario.
Articolo 5 – Riserva di proprietà - Pagamento
5.1 I Il rischio del perimento degli stessi passerà all’Acquirente al momento della loro consegna determinato ai sensi dell’art. 4.1 supra.
5.2 L’Acquirente dovrà effettuare integralmente il pagamento entro i termini concordati. La data di scadenza indicata in fattura va intesa come termine ultimo per l’effettivo accreditamento del pagamento e non per l’inizio del processo del pagamento stesso.
5.3 In caso di ritardo nel pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 5.2 supra, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002. Sono comunque fatti salvi i rimedi di legge spettanti alla Venditrice.
5.4 La fattura verrà emessa in formato digitale e inviata via e-mail al contatto indicato dal Compratore in fase di definizione del contratto di vendita. In caso di richiesta di fattura in formato cartaceo e spedita via posta ordinaria, verrà addebitato al prezzo di vendita un costo pari a 2.- CHF.
Articolo 6 – Test di qualità e Limitazione di Responsabilità
6.1 L’Acquirente si impegna ad effettuare i test di qualità indicati nelle condizioni particolari che regolano i singoli contratti di vendita, nonché ogni altro test di qualità che sia necessario o opportuno in relazione allo specifico uso che l’Acquirente intende fare delle merci acquistate prima di utilizzare le merci stesse nei propri processi produttivi. I test di qualità dovranno essere effettuati presso un soggetto terzo di riconosciuta professionalità.
6.2 Qualora i test di qualità di cui al precedente articolo 6.1 non fossero stati effettuati, ovvero non fossero stati effettuati con la dovuta diligenza, la Venditrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per alcun eventuale danno che potesse derivare all’Acquirente dall’uso delle merci, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Venditrice stessa.
Articolo 7 – Garanzie e Denuncia dei Vizi
7.1 ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio, a condizione che la merce sia stata conservata e trattata secondo le indicazioni fornite nelle schede tecniche garantisce che fino alla data di scadenza, indicata sul CoA relativo alla merce consegnata, (o altra data espressamente specificata per iscritto), i Beni saranno conformi alle Specifiche ed a qualsivoglia Dichiarazione Scritta della Venditrice e che sono stati prodotti nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la produzione di tali beni nel Paese di riferimento. ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio garantisce altresì che i Beni compravenduti non violano alcun brevetto, marchio, disegno registrato, o diritto grafico di terzi (ma tale garanzia non si estende all’utilizzo da parte dell’acquirente del bene dopo l’acquisto da ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio).
7.2 ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio, senza addebiti, provvederà a sostituire (o rieseguire il servizio) o a rimborsare il prezzo dei beni che siano in violazione delle garanzie di cui al punto 7.1, a patto che:
(a) l’Acquirente ispezioni integralmente i prodotti appena ragionevolmente possibile dopo la consegna e non modifichi i prodotti e non li unisca o immetta in un processo produttivo quando sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che detti beni erano in violazione delle garanzie di cui al punto 7.1;
(b) l’Acquirente denunci la violazione delle garanzie per iscritto entro e non oltre 8 giorni dalla conoscenza della stessa (c) l’acquirente abbia usato e conservato i Beni in conformità con le istruzioni nelle Specifiche;
(c) I Beni siano messi a disposizione di ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio per ispezione ovvero restituiti a ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio a spese dell’acquirente, a libera scelta di ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio.
7.3 Eccetto per quanto indicato in queste Condizioni Generali di Vendita, tutte le garanzie (sia esplicite che implicite) sono escluse, ed in particolare:
(a) quelle relative ad una qualità soddisfacente o alla conformità per uno specifico utilizzo e (b) qualsivoglia aspetto relativo alla prestazione, composizione o caratteristiche dei Beni diverse da quelle espressamente stabilite nelle Specifiche o in una Dichiarazione Scritta della Venditrice.
La Venditrice, nel caso in cui i vizi ed i difetti dovessero essere confermati, entro i 15 giorni successivi la restituzione della merce viziata, a sua esclusiva discrezione, potrà sostituire le merci che presentassero difetti di lavorazione o altri difetti dovuti ad imperfezioni delle materie prime utilizzate per la produzione delle stesse, ovvero rimborsarne il prezzo, previa restituzione delle merci difettose, purché i vizi siano stati denunciati entro 8 giorni dalla scoperta degli stessi. Nel caso in cui la sostituzione non fosse possibile nel termine sopra indicato sarà facoltà dell’Acquirente chiedere la restituzione di quanto corrisposto.
7.4 In nessun caso potrà essere richiesta la sostituzione, il rimborso del prezzo o alcun risarcimento del danno, in relazione a quelle merci i cui difetti siano stati provocati da cattivo o imprudente uso ovvero incuria nella conservazione, magazzinaggio o trasporto da parte dell’Acquirente.
Articolo 8 – Limitazioni di Responsabilità della Venditrice
8.1 La Venditrice, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 6.2, risponde degli eventuali danni provocati all’Acquirente dai vizi dei Beni purché la denuncia dei vizi sia avvenuta entro
8 giorni dalla scoperta ed, in ogni modo, entro il limite massimo costituito dall’importo minore tra (a) il prezzo complessivo della merce acquistata da parte dell’Acquirente da ECSA ITALIA SRL Società con Unico Socio durante il periodo di sei (6) mesi precedenti alla data di consegna delle merci che abbiano originato la responsabilità risarcitoria e (b) l’importo di € 10.000,00 (diecimila)
8.2 Fatto salvo il caso di dolo o di colpa grave, la Venditrice non risponde in nessun caso nei confronti dell’Acquirente per:
(a) danni provocati da eventuali ritardi nella consegna;
(b) perdite di business o mancati guadagni;
(c) ogni e qualsivoglia danno arrecato a terzi.
8.3 In ogni modo, la Venditrice non risponde in nessun caso per eventuali danni da essa causati solo indirettamente.
Articolo 9 – Clausola Risolutiva Espressa
9.1 Qualora l’Acquirente non adempia nei termini previsti all’obbligazione di pagamento del prezzo entro i termini concordati come fissato all’art. 5.2, la Venditrice avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile, fatti comunque salvi gli altri rimedi previsti dalla legge ed il risarcimento del danno.
Articolo 10 – Mutamenti nelle Condizioni Patrimoniali dell’Acquirente
10.1 Qualora, dopo la data di stipula del singolo contratto di vendita si verificassero mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell’acquirente tali da far ritenere, secondo buona fede, che esso non potrà far fronte alle proprie obbligazioni, la Venditrice potrà sospendere l’esecuzione dell’ordine fino a che sia prestata idonea garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1461 del Codice Civile.
10.2 L’acquirente è tenuto ad informare prontamente la Venditrice di qualunque evento che possa dar luogo all’applicazione del presente Articolo 10. In mancanza di comunicazione l’acquirente risponde dei danni.
Articolo 11 – Obbligo di Adempimento dell’Acquirente e Limitazioni alla proponibilità di eccezioni.
11.1 Gli adempimenti dovuti dall’acquirente ed in particolare il pagamento del prezzo non potranno essere differiti per qualsivoglia motivo anche se nascessero delle contestazioni relative alle garanzie ovvero sorgesse o fosse promossa per parte dell’acquirente una qualche questione nei confronti della Venditrice per inadempienza o per altro differente motivo, nel più ampio senso.
11.2 Nessuna azione legale, neppure in via riconvenzionale ovvero eccezione sarà proponibile contro la Venditrice senza il previo pagamento dell’acquirente di quanto dovuto.
Articolo 12 – Varie
12.1 Il presente contratto è retto e regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in base alla stessa.
12.2 Per qualunque controversia nascente o derivante dal presente contratto, o dalle singole vendite da esso regolate, o comunque ad essi collegata, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 2 – Disposizioni Generali; Articolo 5.1 – Riserva di proprietà; Articolo 6 – Test di Qualità e Limitazione di Responsabilità; Articolo 7 – Garanzie e Denuncia dei Vizi; Articolo 8 – Limitazioni di Responsabilità della Venditrice; Articolo 9 – Clausola Risolutiva Espressa; Articolo 10 – Mutamenti nelle Condizioni Patrimoniali dell’Acquirente; Articolo 11 – Obbligo di Adempimento dell’Acquirente e Limitazioni alla proponibilità di eccezioni; Articolo 12 – Varie-Foro esclusivo.