UFI: Unique Formula Identifier

Informazioni, date da ricordare e deroghe

UFI: Unique Formula Identifier

Informazioni, date da ricordare e deroghe
21 Aprile 2022

UFI: Unique Formula Identifier

CHE COS’È IL NUMERO UFI?

Al fine di armonizzare il sistema di notifica delle informazioni ai Centri Antiveleni le autorità hanno cercato negli anni di apportare delle migliorie sempre più importanti.

Si è partiti nel 2008 con l’emanazione del Regolamento CLP 1272/2008 , ove l’Art. 45 prevedeva la “Designazione degli organismi a cui dovevano essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria (i Centri Antiveleni)”.

Già allora il Regolamento stesso prevedeva che entro il 20 gennaio 2012, la Commissione europea avrebbe dovuto effettuare un riesame per valutare la possibilità di armonizzare il tipo di informazioni e il formato per la trasmissione delle stesse da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle agli organismi designati per tali informazioni cioè i Centri Antiveleni.

A tale scopo uno scossone importante è quindi arrivato il 22 marzo 2017 con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/542 che ha modificato il Regolamento CLP aggiungendo l’Allegato VIII.

Con la pubblicazione di questo allegato si è quindi cercato di porre un rimedio alla questione di disomogeneità di informazioni causato dal fatto che ogni Stato membro possedesse un proprio sistema di notifica con informazioni e modalità di notifica diverse.

Quindi, grazie a questa nuova riorganizzazione, la gestione delle informazioni ai Centri Antiveleni diventerà più rapida e univoca in modo da favorire una risposta di emergenza sanitaria più ottimale.

Tra le novità introdotte dall’Allegato VIII c’è il numero UFI acronimo di Unique Formula Identifier.

L’UFI è un codice alfanumerico di 16 caratteri che sarà obbligatorio indicare sull’etichetta delle miscele pericolose che presentano rischi per la salute o pericoli fisici per l’incolumità della persona.

Oltre all’UFI sarà necessario fornire ai centri antiveleni anche le informazioni relative al fornitore del prodotto, alla composizione, alla denominazione commerciale e all’imballaggio stabilendo quindi un collegamento univoco con il prodotto immesso sul mercato. La condizione per l’assegnazione di un medesimo UFI è che tutti i prodotti etichettati e notificati con lo stesso codice identificativo abbiano la medesima composizione.

COME SI CREA IL NUMERO UFI?

Per creare il codice UFI è necessario il numero della partita IVA dell’azienda e un numero univoco di formulazione specifico per la miscela stessa che si vuole notificare. Tale codice aziendale può essere solamente un numero da 0 a 268435455. 

Inserendo questi due numeri nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA verrà fornito il codice. Il generatore di UFI e la guida per l’utente sono disponibili sul sito web dei Centri Antiveleni dell’ECHA in 23 lingue dell’UE.

Il codice sarà composto da 16 caratteri divisi in quattro blocchi ciascuno separato da un trattino.

PRINCIPALI INFORMAZIONI RELATIVE AL NUMERO UFI

  • Deve essere rigenerato un numero UFI ogni qualvolta ci sia un cambiamento nella composizione della miscela (se per esempio un componente viene tolto, aggiunto o se le concentrazioni dei componenti dovessero cambiare oltre l’intervallo di variazione consentito).
  • Deve essere apposto sull’etichetta di ogni miscela pericolosa, preceduto dall’acronimo “UFI” scritto in lettere maiuscole.
  • Deve essere chiaramente visibile e leggibile sull’etichetta e posizionato sulla stessa in modo da essere facilmente localizzabile.

NOTA BENE :

In deroga al punto 5.2 dell’Allegato VIII, il punto 5.3 dello stesso, dichiara che nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate , l’UFI anziché essere riportato in etichetta, può in alternativa essere indicato nella scheda di sicurezza .

DATE DA RICORDARE

Sono tre le scadenze a cui l’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e queste dipendono dalla destinazione finale d’uso dei prodotti e dal fatto che essi siano già stati o meno notificati all’ente di competenza:

  • 1° gennaio 2020 (diventato poi 1°gennaio 2021) per i prodotti destinati all’uso da parte dei consumatori.
  • 1° gennaio 2021 per le miscele destinate all’uso professionale
  • 1° gennaio 2024 per i prodotti impiegati a scopo industriale

DEROGHE

Per le miscele che sono state già notificate, l’Allegato VIII consente alle aziende di poter usufruire di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024.                                                                                                            Entro il 1° gennaio 2025, però, anche queste aziende dovranno adeguarsi al regolamento ed indicare sulle loro etichette il codice UFI.

Tuttavia, se le miscele già notificate dovessero subire cambiamenti di composizione, anche queste aziende dovrebbero, per il prodotto in questione, procedere con la notifica secondo le opportune scadenze.

E PER LE NOSTRE COMPANIES IN SVIZZERA COSA CAMBIA?

Anche in Svizzera dal 01 Gennaio 2022 è stato introdotto l’UFI.

DATE da RICORDARE

  • dal 1° gennaio 2022 devono essere muniti di UFI i nuovi preparati, biocidi e concimi immessi sul mercato destinati a utilizzatori privati;
  • dal 1° gennaio 2022 rientrano in particolare i prodotti importati dallo SEE. In questo modo Tox Info Suisse è in grado di identificare tali prodotti in modo rapido e affidabile in caso di emergenza;
  • dal 1° gennaio 2026 dovranno essere in regola anche tutti gli altri preparati, biocidi e concimi classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute.

NOTA BENE:

  • L’UFI ottenuto da un fabbricante con sede nell’Unione europea e indicato sui prodotti è valido anche in Svizzera e deve essere utilizzato per la comunicazione del prodotto al Registro dei Prodotti Chimici (RPC).
  • Un UFI per i prodotti immessi unicamente sul mercato svizzero e non sul mercato europeo può essere generato col programma messo a disposizione dall’organo di notifica utilizzando il numero di partita IVA svizzero. L’UFI deve essere indicato sul prodotto ed indicato nel registro dei prodotti chimici (RPC) durante la procedura di annuncio dei preparati o durante la procedura di domanda d’omologazione di biocidi e concimi.
  • Prodotto fabbricato in Svizzera o importato in Svizzera da un Paese non SEE e destinato, almeno in parte, a essere esportato in un Paese del SEE Per la parte di produzione esportata nel SEE, l’UFI (secondo le informazioni dell’ECHA) deve
    essere ottenuto con il generatore di UFI dell’ECHA direttamente dall’importatore con sede
    nel SEE o a suo nome. Questo numero UFI può essere utilizzato anche sul prodotto con la
    stessa composizione commercializzato in Svizzera, nonché per la comunicazione al registro
    dei prodotti chimici dei preparati o durante la procedura di domanda d’omologazione di biocidi e concimi. L’importatore europeo è responsabile della comunicazione al Centro Antiveleni nel
    SEE, ma può delegare questa responsabilità al fabbricante al di fuori del SEE, a condizione
    che l’UFI corrisponda alla sua azienda (paese e numero di partita IVA dell’importatore).
  • Per i preparati che sono già stati annunciati all’RPC ( rpc.admin.ch ), è sufficiente completare la sezione dedicata all’inserimento del numero l’UFI, se necessario, invece in caso di modifiche sostanziali bisognerà anche aggiornare le  altre informazioni nel annuncio e quindi ri-qualificare l’annuncio riinviandolo.
Valentina Garbarino
CLP Responsible

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